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Donazioni - Depositi temporanei

In cosa consiste la donazione

I proprietari di opere d’arte, libri, documenti d’archivio di rilevante interesse e forte legame identitario con la città e con il suo patrimonio culturale possono manifestare la propria volontà di donare tali beni. La direzione del museo valuterà l’opportunità di accogliere le donazioni in base a criteri di scientificità, unicità, rarità e completamento delle collezioni già esistenti. Dopo una prima valutazione visiva del materiale da parte della direzione, si manifesta la propria volontà di donare il bene e si arriva a sottoscrivere un contratto di donazione.

In cosa consiste il deposito temporaneo

I proprietari di opere d’arte, libri, documenti d’archivio di rilevante interesse e forte legame identitario con la città e con il suo patrimonio culturale possono manifestare la propria volontà di concedere in deposito temporaneo tali beni. La direzione valuterà l’opportunità di accogliere il deposito in base a criteri di scientificità, unicità, rarità e completamento delle collezioni già esistenti. Dopo una prima valutazione visiva del materiale da parte della direzione, il proprietario manifesta la propria volontà di concedere il bene e si arriva alla sottoscrizione di un contratto di deposito temporaneo.

Come effettuare una donazione

La modulistica allegata va compilata dal proprietario del bene per la manifestazione di interesse alla donazione.

Come richiedere un deposito temporaneo

La modulistica allegata va compilata dal proprietario del bene per la manifestazione di interesse al deposito temporaneo.

Normativa di riferimento per la donazione

L’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui art. 782 (Forma della donazione), primo comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”. L’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, valutato in rapporto alle condizioni economiche del donante, ai sensi della disposizione di cui all’art. 783 del Codice Civile. Tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni.

Normativa di riferimento per il deposito temporaneo

Il contratto di deposito temporaneo è normato dagli artt 1766 e seguenti del Codice Civile.

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